Bodycam sui mezzi pubblici, per la Corte UE i passeggeri vanno avvisati subito

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La registrazione delle immagini tramite bodycam è raccolta diretta di dati personali. L’obbligo di informare i passeggeri scatta subito, anche nei contesti operativi. La decisione incide su tutti i trattamenti basati sull’osservazione delle persone

L’uso delle bodycam durante i controlli dei biglietti sui mezzi pubblici entra a pieno titolo nel perimetro della raccolta diretta dei dati personali. A chiarirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea, intervenuta su una sanzione inflitta a un’azienda di trasporto pubblico svedese per violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. La decisione nasce dall’impiego di telecamere indossabili da parte dei controllori, attivate nel corso delle verifiche per documentare situazioni potenzialmente critiche e offrire una tutela operativa al personale.

Secondo l’autorità nazionale per la protezione dei dati, la registrazione delle immagini dei passeggeri avveniva senza un’adeguata informativa, nonostante il trattamento si svolgesse in presenza diretta degli interessati. L’azienda aveva contestato questa impostazione, sostenendo che le immagini fossero acquisite in modo indiretto, poiché i passeggeri non fornivano volontariamente informazioni né compivano azioni finalizzate alla comunicazione dei propri dati. Su questo punto si è innestato il rinvio pregiudiziale al giudice europeo.

La raccolta dei dati tramite bodycam secondo la Corte UE

La Corte di giustizia ha respinto la tesi della raccolta indiretta, affermando che i dati ottenuti tramite bodycam sono raccolti direttamente presso l’interessato. La qualificazione non dipende dalla consapevolezza del soggetto ripreso né da un suo comportamento attivo. È sufficiente che il dato derivi dall’osservazione della persona che ne è la fonte. Nel caso dei controlli, il titolare del trattamento è fisicamente a contatto con il passeggero e acquisisce le immagini direttamente da lui attraverso la registrazione. Questo colloca il trattamento nell’ambito dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

La distinzione non è solo teorica. La raccolta diretta comporta l’obbligo di informare l’interessato al momento stesso del trattamento. La Corte ha chiarito che il regime dell’articolo 14, pensato per i dati provenienti da fonti terze, non può essere invocato quando il trattamento nasce dall’osservazione immediata delle persone.

Informativa immediata e modello a più livelli

Nel riconoscere la complessità dei controlli sui mezzi pubblici, la Corte ha indicato una modalità applicativa che consente di rispettare gli obblighi informativi senza paralizzare l’attività. L’informativa può essere strutturata su più livelli, fornendo subito le informazioni essenziali e rinviando a canali accessibili per gli approfondimenti. Avvisi visivi chiari possono segnalare l’identità del titolare, la finalità della registrazione e l’esistenza della ripresa, mentre il resto delle informazioni può essere reso disponibile online o attraverso altri strumenti facilmente consultabili.

La portata della pronuncia va oltre il trasporto pubblico. Tutti i trattamenti basati sull’osservazione diretta delle persone, inclusi quelli realizzati tramite dispositivi mobili o indossabili, rientrano nella raccolta diretta dei dati. Per imprese e pubbliche amministrazioni questo significa rivedere prassi consolidate e abbandonare letture difensive della normativa. L’effetto pratico è chiaro: chi utilizza tecnologie che osservano, registrano e analizzano comportamenti sul campo deve garantire un’informazione immediata, visibile e comprensibile, senza affidarsi a distinzioni che la giurisprudenza europea considera ormai superate.