L’applicazione del Digital Markets Act non rientra nella sfera delle valutazioni politiche discrezionali della Commissione europea. Il suo enforcement discende direttamente dai Trattati dell’Unione, che attribuiscono alle istituzioni il compito di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di prevenire distorsioni concorrenziali. Questo principio è stato ribadito dalla vicepresidente della Commissione e responsabile per la Concorrenza Teresa Ribera nel corso della Conferenza di Lisbona su concorrenza, diritto ed economia, chiarendo che rinunciare o attenuare l’applicazione delle regole digitali equivarrebbe a disattendere un mandato giuridico preciso.
Il riferimento alla dimensione costituzionale dell’Unione sposta il baricentro del dibattito. Il Digital Markets Act non viene presentato come una risposta contingente al potere economico delle grandi piattaforme, ma come uno strumento necessario per colmare un limite strutturale del diritto antitrust tradizionale. Nei mercati digitali caratterizzati da forti effetti di rete e concentrazioni elevate, gli interventi ex post si sono dimostrati spesso inadeguati. Il regolamento nasce per agire in modo preventivo, imponendo obblighi e divieti ai gatekeeper prima che le distorsioni diventino irreversibili.
Il ruolo dei Trattati nell’enforcement digitale
La Commissione europea esercita le proprie competenze in materia di concorrenza sulla base del diritto primario dell’UE. In questo quadro, l’enforcement del DMA non rappresenta una scelta opzionale, ma una conseguenza diretta degli obiettivi fissati dai Trattati. Un’applicazione selettiva o condizionata del regolamento produrrebbe una frattura tra l’assetto normativo e la realtà economica del mercato unico, compromettendo la coerenza dell’intero sistema.
La presa di posizione arriva in una fase segnata da pressioni esterne significative. Le principali piattaforme tecnologiche statunitensi hanno contestato l’impianto del DMA e le modalità della sua applicazione, sostenendo che il regolamento colpisca in modo sproporzionato le imprese extraeuropee. A queste critiche si sono affiancate osservazioni di natura politica provenienti da settori dell’amministrazione americana. La risposta europea si fonda su un criterio uniforme: le regole si applicano in base agli effetti prodotti sul mercato europeo, indipendentemente dall’origine delle imprese coinvolte.
Sovranità regolatoria e credibilità dell’Unione
La fase attuale segna il passaggio dalla produzione normativa alla verifica della sua efficacia. Dopo l’adozione del Digital Markets Act, del Digital Services Act e dell’AI Act , l’Unione europea è chiamata a dimostrare di saper tradurre le regole in azione concreta. L’enforcement nei confronti di operatori dotati di un peso economico e geopolitico globale diventa così un banco di prova per la sovranità regolatoria europea.
La posizione espressa dalla Commissione supera il perimetro del singolo regolamento. In gioco c’è la tenuta di un modello di governance del digitale fondato su concorrenza, diritti e legalità. Il modo in cui il DMA verrà applicato inciderà sulla percezione dell’UE come attore capace di far rispettare le proprie norme. Un’applicazione coerente rafforza la credibilità del sistema, mentre eventuali arretramenti rischiano di trasformare l’ambizione regolatoria in un esercizio privo di efficacia pratica.
