Il decreto sul referendum è diventato il contenitore di una discussione che supera ampiamente il perimetro tecnico della consultazione elettorale. L’emendamento presentato da Avs introduce una proposta che incide direttamente sul modo in cui la comunicazione politica può avvenire online con il divieto di diffusione di contenuti generati, anche solo in parte, mediante sistemi di intelligenza artificiale durante le campagne elettorali e referendarie, fino alla chiusura delle operazioni di voto.
La scelta politica è chiara e rompe con l’approccio graduale adottato finora a livello europeo. In un arco temporale considerato particolarmente delicato per la formazione del consenso, l’uso di strumenti generativi viene sospeso per ridurre il rischio di manipolazioni difficilmente individuabili dagli elettori, come deepfake, campagne automatizzate e reti coordinate di account.
Divieto temporaneo e responsabilità delle piattaforme
Il testo dell’emendamento interviene direttamente sull’articolo iniziale del decreto e costruisce un divieto pieno, limitato nel tempo ma esteso a ogni contenuto riconducibile a sistemi di intelligenza artificiale. Accanto alla previsione normativa, viene attribuito un ruolo operativo centrale ai gestori dei servizi digitali, chiamati a predisporre procedure rapide di segnalazione e rimozione dei contenuti vietati. La vigilanza sull’applicazione delle misure spetterebbe all’Agcom, che si troverebbe a svolgere una funzione di equilibrio tra libertà di espressione, diritto all’informazione e tutela del processo democratico.
Questo passaggio segna uno spostamento rilevante della responsabilità. Il rischio elettorale non viene più affrontato solo a valle, attraverso la punizione dei singoli comportamenti, ma anche a monte, coinvolgendo l’architettura delle piattaforme e i loro meccanismi di moderazione.
Sanzioni penali e interferenze digitali
La parte più incisiva dell’emendamento riguarda l’introduzione di un nuovo reato penale. La diffusione di contenuti manipolati o ingannevoli, generati con sistemi di intelligenza artificiale e idonei ad alterare lo svolgimento delle campagne, comporterebbe una pena detentiva che può arrivare a quattro anni. Le sanzioni aumentano in presenza di elementi come l’uso di bot o botfarm, la diffusione sistematica e coordinata, l’impiego di algoritmi di amplificazione o il supporto finanziario e operativo di soggetti esteri.
Il riferimento alle interferenze straniere non è casuale. Negli ultimi anni il tema è diventato centrale nel dibattito europeo, anche alla luce di esperienze internazionali che hanno mostrato come strumenti digitali e campagne automatizzate possano incidere in modo significativo sui processi democratici.
Il rapporto con la regolazione europea
Dal punto di vista giuridico, la proposta si colloca in una posizione avanzata. Il regolamento europeo punta soprattutto su obblighi di trasparenza e sulla gestione del rischio associato ai sistemi di intelligenza artificiale, senza arrivare a vietarne l’uso nelle campagne politiche. L’emendamento italiano sperimenta invece una logica diversa, basata sulla sospensione dell’uso tecnologico in una finestra temporale ritenuta critica.
Resta aperta una questione complessa, destinata a incidere sull’applicazione concreta della norma: la definizione di contenuto prodotto mediante intelligenza artificiale. In un ecosistema digitale in cui strumenti di scrittura, traduzione, editing grafico e miglioramento audio integrano sempre più componenti automatizzate, il confine tra intervento umano e generazione artificiale rischia di diventare fragile anche sul piano probatorio.
La proposta di Alleanza Verdi e Sinistra difficilmente si tradurrà in una soluzione immediata e condivisa. Più probabilmente aprirà uno scontro politico e giuridico su proporzionalità, libertà di espressione e sostenibilità operativa delle regole. Il nodo di fondo resta aperto: quante limitazioni siamo disposti ad accettare sull’uso dell’intelligenza artificiale quando in gioco c’è la tenuta del processo democratico.
