Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante per la protezione dei dati personali aveva inflitto alla RAI per la messa in onda, da parte della trasmissione Report, degli audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie. La decisione ribalta l’impostazione dell’Autorità e interviene su due piani distinti ma strettamente connessi: il perimetro del diritto di cronaca e il rispetto dei tempi procedimentali nelle attività sanzionatorie.
Il diritto di cronaca e l’interesse pubblico nel giornalismo d’inchiesta
Il Collegio ha ricondotto il servizio contestato all’esercizio legittimo della cronaca e della critica giornalistica, collocandolo nella specifica dimensione del giornalismo d’inchiesta. La valutazione si fonda sul riconoscimento di un interesse pubblico concreto, legato alla possibilità che dinamiche personali abbiano inciso su decisioni e incarichi di rilievo istituzionale. In questa prospettiva, il contenuto delle conversazioni non viene letto come un fatto puramente intimo, ma come un elemento utile a comprendere il contesto nel quale si sono sviluppate determinate scelte pubbliche.
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato alla trasmissione integrale degli audio. Secondo il Tribunale, l’ostensione originale della conversazione consente di restituire il dato storico nella sua immediatezza, riducendo il rischio di ricostruzioni parziali o percepite come manipolate. Una lettura che rafforza, sul piano giuridico, l’uso di materiali grezzi come strumento di trasparenza, a condizione che risultino funzionali all’informazione e proporzionati rispetto allo scopo perseguito.
I termini procedimentali come garanzia sostanziale
Il secondo asse della decisione riguarda la gestione del procedimento sanzionatorio. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell’azione del Garante, ricordando che la certezza dei tempi rappresenta una garanzia essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per la stabilità delle situazioni giuridiche. I termini previsti dal Codice privacy e dai regolamenti dell’Autorità non hanno natura meramente formale, ma rispondono a un’esigenza di equilibrio tra potere sanzionatorio e tutela dei soggetti coinvolti.
Nel caso specifico, l’estensione dei termini non risulta accompagnata da una comunicazione motivata delle esigenze istruttorie, come invece richiesto dalle regole interne dello stesso Garante. Un elemento che ha inciso in modo decisivo sull’annullamento della sanzione e che richiama l’attenzione sull’importanza della disciplina procedimentale anche nei contesti più sensibili.
La sentenza si inserisce in un quadro più ampio, nel quale la protezione dei dati personali e la libertà di informazione sono chiamate a convivere senza trasformarsi in strumenti di compressione reciproca. Da un lato, viene riaffermato che la privacy non può operare come schermo automatico quando la notizia riguarda il funzionamento delle istituzioni. Dall’altro, si ribadisce che le autorità indipendenti devono esercitare i propri poteri nel rispetto rigoroso delle regole che ne delimitano tempi e modalità. Un equilibrio che assume un peso crescente nell’ecosistema digitale, dove informazione, responsabilità e garanzie procedurali si intrecciano sempre più spesso.
