L’azione collettiva formalmente avviata davanti al Tribunale distrettuale di Amsterdam contro Booking.com segna un passaggio decisivo nella lunga vicenda delle clausole di parità imposte agli hotel europei. Dell’avvio del procedimento ha dato notizia HOTREC, che sostiene l’iniziativa insieme a oltre trenta associazioni alberghiere nazionali, confermando il coinvolgimento di migliaia di strutture ricettive di tutta Europa.
Dall’illegittimità accertata alla quantificazione del danno
Il quadro giuridico di riferimento è ormai consolidato. Con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che sia le clausole di parità “ampie” sia quelle “ristrette” imposte da Booking.com violavano il diritto UE della concorrenza. Tali clausole non costituivano strumenti neutrali di coordinamento commerciale, ma meccanismi idonei a limitare la concorrenza sui prezzi, a comprimere i canali di distribuzione diretta degli hotel e a consolidare una dipendenza economica strutturale dalla piattaforma.
L’azione avviata ad Amsterdam prende le mosse proprio da questo presupposto. l’illiceità delle clausole non è più in discussione. Il contenzioso si concentra ora sulla ricostruzione degli effetti economici prodotti nel tempo e sulla loro traduzione in termini risarcitori, con particolare riferimento alle commissioni mantenute artificialmente elevate e alla riduzione delle possibilità di disintermediazione.
Le analisi giuridiche e il ruolo delle decisioni nazionali
Questo sviluppo giudiziario si inserisce in un percorso interpretativo che ByteLegali aveva già ricostruito nelle scorse settimane. Nell’intervista ad Alessandro Nucara, era stato sottolineato come le clausole di parità rappresentassero un fattore di distorsione strutturale del mercato, non limitato a singoli rapporti contrattuali.
In quell’analisi veniva richiamata anche la rilevanza delle decisioni dei giudici nazionali, in particolare la sentenza del Tribunale regionale di Berlino, che aveva già messo in discussione la legittimità delle clausole di Booking sotto il profilo concorrenziale. Un orientamento che ha contribuito a rafforzare, nel tempo, l’interpretazione poi accolta a livello europeo.
La rimozione formale delle clausole, come evidenziato nell’intervista, non è di per sé sufficiente a neutralizzare gli effetti economici prodotti negli anni. La centralità della piattaforma nella domanda, unita ai meccanismi di ranking e visibilità, continua a incidere sulle condizioni operative degli hotel anche dopo l’intervento regolatorio. È su questa persistente asimmetria che oggi si innesta la pretesa risarcitoria.
Il private enforcement come leva del diritto della concorrenza UE
La causa di Amsterdam rappresenta un passaggio significativo anche sul piano sistemico. Essa conferma il ruolo crescente del private enforcement nel diritto della concorrenza dell’Unione, affiancando all’azione delle autorità pubbliche un contenzioso civile orientato al ristoro delle posizioni lese.
Per le piattaforme digitali, il mutamento è rilevante. La violazione delle regole concorrenziali non si traduce più soltanto in sanzioni amministrative o obblighi di adeguamento, ma può generare responsabilità economiche retroattive di ampia portata. Il rischio giuridico diventa così più concreto e meno gestibile attraverso meri interventi formali di compliance.
Oltre il caso Booking
Pur concentrandosi su Booking.com, l’azione collettiva avviata nei Paesi Bassi assume una valenza che va oltre il singolo operatore. Il modello adottato, fondazione rappresentativa, danno diffuso, base giuridica europea, è potenzialmente replicabile in altri settori del mercato digitale caratterizzati da forti squilibri contrattuali.
In questo senso, il contenzioso si colloca in continuità con la logica del Digital Markets Act. Non serve soltanto prevenire ex ante comportamenti distorsivi, ma rendere economicamente rilevanti le violazioni già consumate. È su questo terreno che il diritto della concorrenza mostra oggi la sua capacità di incidere sugli equilibri reali del mercato. Un passaggio che potrebbe incidere in modo duraturo sul rapporto tra piattaforme e operatori tradizionali.
