La Commissione europea ha firmato un accordo quinquennale con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, entrato in vigore il 1° aprile 2026, per rafforzare la capacità di intervento sui diritti IP nell’ambito della Digital Services Act. L’intesa prevede che l’EUIPO affianchi gli esperti della Commissione nella vigilanza sulle piattaforme digitali di grandi dimensioni e sui motori di ricerca di portata equivalente: quelli, cioè, che superano i 45 milioni di utenti mensili attivi nell’Unione e che per questo ricadono sotto la supervisione diretta di Bruxelles.
La supervisione entra nel merito dei modelli di servizio
Il compito assegnato all’EUIPO va oltre il semplice supporto consulenziale. L’ufficio analizzerà i report periodici che le grandi piattaforme trasmettono internamente, valutando quanto efficacemente questi soggetti affrontino le violazioni di marchi, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale. Parallelamente, l’accordo fissa un impegno sul versante formativo: l’EUIPO svilupperà strumenti e pratiche condivise per aiutare autorità giudiziarie, titolari di diritti e intermediari più piccoli a muoversi in un quadro normativo che, soprattutto per chi non è classificato come Very Large Online Platform, resta ancora complesso da navigare.
L’aspetto che più distingue questa intesa da una generica cooperazione istituzionale sta nella logica che la sottende. La Commissione sposta il baricentro del controllo: dall’atto illecito singolo (quel prodotto, quel contenuto) all’architettura complessiva del servizio. In sostanza, l’enforcement europeo comincia a chiedersi se i sistemi di raccomandazione, la velocità di circolazione degli annunci e la facilità con cui un venditore sospeso riesce ad aprire un nuovo account contribuiscano a sostenere un ecosistema di violazioni strutturale. Si tratta di un passaggio che potrebbe produrre effetti anche in settori oggi non direttamente toccati da questa cooperazione, come la protezione dei consumatori o la sicurezza dei prodotti immessi nel mercato online.
L’accordo istituisce anche la creazione di una raccolta condivisa di buone pratiche che le piattaforme potranno usare per prevenire gli abusi e verificare l’affidabilità delle informazioni fornite dai venditori, in linea con il principio “Know Your Business Customer” già presente nella DSA.
Il ruolo dell’EUIPO nell’enforcement specializzato
L’EUIPO non è un regolatore nel senso classico del termine. Nasce come ufficio preposto alla registrazione e gestione dei marchi e dei design comunitari, ma nel corso degli anni ha progressivamente allargato il suo perimetro di azione, diventando un punto di riferimento europeo per l’analisi dei fenomeni di contraffazione, il coordinamento tra autorità e il monitoraggio delle violazioni IP a livello digitale. Il suo programma di lavoro per il 2026 riflette questa traiettoria: tra le priorità figura espressamente il contrasto alle forme digitalmente abilitate di contraffazione e pirateria, con attenzione specifica alle piattaforme online e alla pubblicità digitale che spesso ne sostiene la diffusione.
Nell’accordo con la Commissione, l’EUIPO porta quindi competenze verticali su una materia che ha un’intensità tecnica e una dimensione transfrontaliera difficili da gestire con strumenti generici. Il punto rilevante per le imprese che operano nel digitale è che questa specializzazione non riguarda solo la lotta alla pirateria o ai prodotti falsi in senso stretto, ma investe la capacità del regolatore europeo di leggere come si articolano le filiere economiche che sfruttano le asimmetrie delle piattaforme, e di conseguenza di individuare dove si concentrano le responsabilità. Per chi gestisce un marketplace, sviluppa software di moderazione o detiene diritti su contenuti creativi, il quadro che si delinea è quello di un’autorità di supervisione che intende dotarsi degli strumenti per capire il funzionamento effettivo dei servizi, prima ancora di valutarne la conformità formale.
Il precedente Temu e le indagini in corso
L’accordo con l’EUIPO si innesta su una serie di movimenti già avviati dalla Commissione negli ultimi mesi. Nel maggio 2024, con la designazione di Temu come Very Large Online Platform, Bruxelles aveva precisato che tra gli obblighi più stringenti previsti dalla DSA rientra la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici connessi alla circolazione di merci contraffatte e di prodotti che ledono diritti di proprietà intellettuale. Nel febbraio 2026, la Commissione ha aperto un’indagine formale su Shein, classificata anch’essa come VLOP, per verificare il rispetto degli obblighi relativi alla presenza di beni che violano marchi, design e copyright. Sono passaggi che mostrano come l’enforcement della DSA in materia IP non sia una novità di questo accordo, ma una priorità che si va consolidando attraverso azioni successive.
Sul piano dei diritti fondamentali, il testo diffuso dalla Commissione richiama espressamente la tutela degli utenti, comprese le garanzie legate alla proprietà intellettuale. La DSA impone alle piattaforme un approccio basato su misure ragionevoli e proporzionate, con obbligo di considerare l’impatto sulle libertà fondamentali coinvolte, inclusa la libertà di espressione.
Rimane aperta la questione di come l’aumento della pressione regolatoria si tradurrà nella pratica. Spingere le piattaforme a identificare e rimuovere più rapidamente contenuti e prodotti illeciti porta con sé il rischio di aumentare i falsi positivi, cioè le rimozioni di materiale lecito scambiato per illecito, in particolare quando i sistemi di controllo sono affidati ad algoritmi. La storia della regolazione digitale europea in materia IP mostra che questa tensione non si risolve a livello normativo, ma nelle scelte operative delle piattaforme, nelle istruttorie della Commissione e negli eventuali provvedimenti che ne seguono.
