La Procura di Roma ha avviato la prima indagine italiana sull’uso illecito dei deepfake, applicando la legge 132 del 2025, la norma che ha introdotto l’articolo 612-quater nel codice penale. Il fascicolo riguarda la diffusione di immagini false di giornaliste e donne dello spettacolo, create con sistemi di intelligenza artificiale e pubblicate su piattaforme per adulti. Tra le persone coinvolte c’è la giornalista Francesca Barra, che ha denunciato l’accaduto per la gravità della lesione alla dignità personale e professionale.
Quando la tecnologia entra nel diritto penale
L’articolo 612-quater punisce chi diffonde o pubblica contenuti generati o modificati da algoritmi di intelligenza artificiale, quando questi risultano idonei a trarre in inganno e a danneggiare la persona rappresentata. La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione. È una disposizione che nasce per colmare un vuoto giuridico. Fino a oggi, i casi di immagini sintetiche o video manipolati venivano perseguiti solo attraverso interpretazioni estensive di reati esistenti, come diffamazione o trattamento illecito di dati.
Con questa norma, la tecnologia non è più solo un mezzo ma diventa parte integrante della condotta criminale. È un riconoscimento della capacità dell’intelligenza artificiale di amplificare la portata del danno e di rendere più insidiosa la violazione della reputazione. Gli accertamenti, affidati alla Polizia Postale, mirano a identificare chi ha prodotto e diffuso i contenuti, oltre ai gestori delle piattaforme che li ospitano. Si valuta anche l’oscuramento dei siti e il sequestro delle pagine incriminate.
Un precedente che apre la strada a nuove regole
A livello europeo, il tema dei deepfake è tra i più complessi della regolazione digitale. L’AI Act dell’Unione europea considera l’alterazione ingannevole di immagini e voci un “uso ad alto rischio” e impone obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici. L’Italia, con questa norma, ha scelto di anticipare il quadro comunitario introducendo una fattispecie penale autonoma, una delle prime in Europa. Un segnale politico e giuridico che mostra come la tutela della persona possa convivere con la spinta innovativa.
Resta da comprendere come la magistratura interpreterà i criteri tecnici della norma. Cosa significa che un contenuto è “idoneo a trarre in inganno”? È necessario un realismo perfetto o basta la somiglianza? La risposta a questi interrogativi definirà i confini applicativi della legge e darà forma alla prima giurisprudenza penale sull’intelligenza artificiale in Italia.
Questo caso segna un punto di svolta per il diritto digitale. La giustizia non osserva più l’innovazione da lontano, ma ne entra nel cuore, riconoscendo che la manipolazione della realtà virtuale è una minaccia concreta alla libertà e alla reputazione individuale. In un contesto in cui le immagini contano più delle parole, la verità stessa diventa un bene giuridico da proteggere.
