Intro: come non parlare di Digital Omnibus?
Ogni giorno, mi sveglio e so che il mondo digitale corre rapidamente…
Il paradosso vivente di seguire le complessità di seguire le semplificazioni del Digital Omnibus è un fatto sotto gli occhi di tutti. Sebbene l’intento sia pregevole, cambiare le regole in corsa e a ridosso delle scadenze non sembra premiare chi ha avuto un approccio virtuoso nel recepire la norma con un progetto strategico di anticipare gli adempimenti. A pensar male e sbagliando di poco, si potrebbe dire che i maggiori benefici di queste incertezze siano a favore di chi ha adottato un approccio di paper compliance odi chi, semplicemente, si è disinteressato di adempiere a determinati obblighi. Potendoselo permettere, per budget o spregiudicatezza imprenditoriale.
Ma se il quadro digitale risponde al bilanciamento dell’esigenza di tutelare l’iniziativa imprenditoriale virtuosa, o per meglio dire sostenibile da un punto di vista dei diritti e delle libertà in gioco, ben venga una sua semplificazione ma non una deregulation. Se non nelle parti in cui si è optato per una sorte di micromanagement normativo, che ha privilegiato forma a sostanza senza poi tradursi in vantaggi effettivi. In quel caso, ben venga anche eliminare taluni obblighi senza compromettere il quadro delle tutele sostanziali.

Anche perché, ragionare di diritto è piuttosto semplice, perché è il mondo in cui tutto bene o male può essere argomentato. Applicarlo, invece, deve tenere conto di una serie di complessità. Fra cui rientrano anche costi e resistenze. E se ci fermiamo ad osservare i diritti il rischio è quello di contemplare le ombre sulla platonica caverna ritenendole una sintesi della realtà, trascurando invece il diaframma della loro effettività – fra cui la capacità di enforcement – e dell’impatto che possono avere nei confronti dei vari stakeholder coinvolti.
Vero è che si è voluto “fare” il Digital Single Market attraverso la norma cedendo però sull’infrastruttura e le filiere di approvvigionamento, con la conclusione di una sovranità che al più vive solo sulla carta e in virtù dell’acquiescenza da parte delle Big Tech che si avvantaggiano del pascolo di consumatori digitali europei. Le quali, beninteso, quando periodicamente tentano di minacciare uno shutdown di servizi bluffano sapendo di bluffare e sono più che consapevoli che al momento non possono permettersi di perdere una così appetibile fetta di profitti. It’s the market, baby!
Oggi però la sfida non è semplificare ma adottare un approccio di forecasting e, soprattutto, sul lato normativo produrre dei framework esemplari e condivisi. Anzi: condivisibili. Rinnovare e potenziare l’effetto Bruxelles, perseguendo gli interessi del comparto digitale e promuovendo un made-in-EU dei prodotti e dei servizi digitali attraverso strategie comuni.
Auspicabilmente, con un orizzonte temporale superiore rispetto al mandato quinquennale di una Commissione.
Outro: quale visione del futuro.
Attenzione, però, perché la visione del futuro non dev’essere composta dai desiderata ma da ciò che è possibile attuare con le risorse disponibili. Certamente meno colorata e sfavillante, ma decisamente più ordinata e reale.
Nel mondo dei diritti digitali non si può prescindere dalla geopolitica, che per quanto talvolta possa assomigliare ad una disciplina esoterica quanto meno fornisce un’idea delle forze e degli equilibri in gioco e consente di prevedere l’evoluzione di alcuni scenari.
Ad esempio, la realtà di splinternetdev’essere compiutamente considerata, e dunque l’interconnessione globale ha una forma tutt’altro che omogenea poiché intervengono varie regolamentazioni, sono in gioco valori con diversi pesi e talune volte anche contrastanti, e i divari digitali riguardano tanto le persone quanto le infrastrutture tecnologiche. Computare questi fattori richiede più che uno sforzo un impegno alla costanza, nel tracciare una direzione pur prevedendo l’eventualità di rettifiche e adattamenti per correggere la rotta.
Anche perché, gli oceani del digitale sono l’habitat naturale delle storie del naufragio delle migliori intenzioni. A riprova che le sole intenzioni non bastano se non sono sostenute dalla gravità della fattibilità in concreto.
