Il Senato ha avviato l’esame del disegno di legge n. 1644 con l’obiettivo dichiarato di intervenire sull’uso illecito dei deepfake e, più in generale, sulla manipolazione dell’identità personale attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Il testo si inserisce in un quadro normativo già articolato, che comprende la tutela civilistica del nome e dell’immagine, le fattispecie penali legate alla diffamazione e alla sostituzione di persona, la disciplina sulla protezione dei dati personali e il recente assetto europeo sui servizi digitali e sull’intelligenza artificiale. L’iniziativa parlamentare si muove quindi su un terreno dove le regole esistono già, ma dove la tecnologia ha cambiato scala, velocità e impatto.
Diritto all’identità digitale e simulazione artificiale
Il cuore del DDL è il riconoscimento di un diritto esclusivo all’identità digitale. Ogni persona fisica viene qualificata come titolare del proprio nome, della propria immagine, della voce, dell’espressione facciale e dell’identità visiva e sonora anche quando questi elementi vengono riprodotti o simulati mediante strumenti algoritmici. La scelta legislativa esplicita che la copia sintetica di un volto o di una voce rientra nella sfera giuridica della personalità, con la conseguenza che la lesione può verificarsi anche in assenza di un utilizzo diretto del materiale originale. Per chi sviluppa soluzioni di generazione automatica di contenuti o integra modelli generativi in servizi digitali, questo passaggio ridefinisce il perimetro del rischio legale.
Consenso, satira e libertà di espressione
L’articolo 2 vieta la riproduzione, imitazione o diffusione dell’immagine o della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale senza un consenso esplicito, informato e documentato. Il divieto si estende ai contesti artistici, satirici o parodistici qualora dall’utilizzo derivi un danno alla reputazione o alla dignità della persona rappresentata. Il punto richiede un bilanciamento attento con la libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione, che include la critica e la satira. La formulazione scelta dal legislatore dovrà essere sufficientemente precisa da evitare effetti dissuasivi su produzioni creative legittime, senza lasciare zone d’ombra che rendano inefficace la tutela.
Presunzione di danno e onere della prova
L’articolo 3 introduce una presunzione di danno in caso di utilizzo non autorizzato dell’identità mediante sistemi di intelligenza artificiale. In sede giudiziaria, chi agisce potrà beneficiare di un alleggerimento probatorio, mentre l’autore del contenuto dovrà dimostrare l’assenza di pregiudizio. Si tratta di un cambio significativo rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile, che attribuisce a chi chiede il risarcimento l’onere di provare il danno subito. Per imprese, piattaforme e professionisti digitali questo significa rivedere processi interni, archiviazione delle prove di consenso e tracciabilità delle attività, poiché la gestione documentale diventa parte integrante della strategia difensiva.
Obblighi per le piattaforme e coordinamento europeo
Il DDL prevede l’obbligo di segnalare in modo chiaro e visibile la natura artificiale dei contenuti audiovisivi generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, impone alle piattaforme digitali la predisposizione di strumenti di segnalazione e blocco rapido su richiesta dell’interessato. Questo intervento si confronta con il quadro già delineato dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e dal Digital Services Act, che disciplinano rispettivamente obblighi di trasparenza e procedure di rimozione dei contenuti illegali. Il nodo riguarda il coordinamento tra fonti per evitare possibili duplicazioni o requisiti incompatibili con l’armonizzazione europea, in un mercato digitale che opera oltre i confini nazionali.
Sanzioni e rapporto con le fattispecie esistenti
L’impianto sanzionatorio prevede, oltre al risarcimento del danno, una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 100.000 euro e, nei casi di dolo o recidiva, la reclusione fino a tre anni. Il legislatore dovrà chiarire il rapporto tra queste previsioni e le fattispecie già presenti nel codice penale, come diffamazione e sostituzione di persona, nonché con le violazioni in materia di protezione dei dati personali. La coerenza sistematica sarà determinante per evitare sovrapposizioni punitive e incertezze applicative.
Nel corso della discussione in Commissione è emersa la possibilità di un esame congiunto con un altro disegno di legge presentato in precedenza sullo stesso tema. La convergenza tra proposte potrebbe portare alla redazione di un testo unificato, capace di definire con maggiore precisione il perimetro tra tutela dell’identità personale e libertà di espressione.
Per chi opera nel digitale, la questione va oltre il piano simbolico. L’identità sintetica entra nel diritto positivo con effetti concreti su modelli di business, contratti, gestione del consenso, responsabilità delle piattaforme e design dei servizi. L’equilibrio tra innovazione e regolazione si gioca anche sulla capacità di integrare queste nuove regole nei processi aziendali senza bloccare la sperimentazione tecnologica. Il percorso parlamentare dirà se il testo riuscirà a trovare un punto di stabilità tra tutela della persona e sviluppo dell’intelligenza artificiale nel contesto europeo.
