Le piattaforme che gestiscono compravendite tra privati in Corea del Sud stanno per confrontarsi con un insieme di regole più snelle, ma presidiate da sanzioni più severe. La Korea Fair Trade Commission ha chiuso il 20 aprile 2026 la consultazione pubblica sulle modifiche al Decreto Attuativo della Legge sulla protezione dei consumatori nel commercio elettronico, la Legge n. 21312 promulgata il 20 gennaio 2026. Il provvedimento riguarda i marketplace che intermediano transazioni tra privati, i cosiddetti C2C, ovvero quelle piattaforme dedicate alla vendita di oggetti usati che in Corea contano su servizi molto diffusi come Karrot, Bunjang e Joonggonara, con decine di milioni di utenti attivi.
Meno dati per vendere, più responsabilità per le piattaforme
La modifica più rilevante del decreto riguarda il numero di dati che le piattaforme devono raccogliere per identificare i venditori individuali. Il requisito scende da cinque elementi obbligatori, che includevano nome, data di nascita, indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo email, a soli due: numero di telefono e indirizzo email. La riduzione segue una logica precisa: chi ha già effettuato una verifica della propria identità attraverso un ente governativo certificato ai sensi dell’articolo 23-3(1) della Legge sulla promozione dell’utilizzo delle reti di comunicazione e la protezione dell’informazione può essere registrato con il solo numero di telefono. In Corea, dove i sistemi di identità digitale governativa sono particolarmente sviluppati, questa eccezione si applica a una quota rilevante degli utenti abituali delle piattaforme.
La semplificazione del requisito anagrafico va però letta insieme alla parte sanzionatoria, che costruisce un sistema a tre livelli. Una piattaforma che non rispetta l’obbligo di identificazione va incontro alla sospensione dell’attività per tre mesi alla prima infrazione, sei mesi alla seconda e dodici mesi alla terza. La pressione normativa, quindi, si sposta dall’utente alla piattaforma: meno burocrazia per chi vende, ma responsabilità diretta e crescente per chi gestisce il servizio.
Un modello che guarda nella direzione opposta rispetto all’Europa
Il confronto con il quadro europeo è immediato per chi opera nel digitale. Il Digital Services Act dell’Unione Europea, in vigore dal 17 febbraio 2024, impone ai marketplace obblighi rafforzati di identificazione dei venditori attraverso il principio “conosci il tuo cliente commerciale”, con una raccolta di dati estesa che include informazioni fiscali, registri aziendali e recapiti verificati. Il movimento europeo va verso più dati e più obblighi per le piattaforme, mentre Seoul sceglie la direzione contraria: alleggerire il carico per i venditori e concentrare la pressione sull’infrastruttura della piattaforma, usando le sanzioni come strumento principale di deterrenza.
Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2026.
La riforma si inserisce in un percorso legislativo che la KFTC porta avanti da anni. L’ente ha già introdotto obblighi di cooperazione rafforzata in caso di controversie, con le piattaforme tenute a fornire a tribunali e organismi di mediazione autorizzati i dati sulle transazioni e sui venditori coinvolti nelle dispute. Il decreto attuativo ora in conclusione di consultazione specifica i dettagli operativi di quegli obblighi, completando un impianto normativo che punta a rendere le transazioni tra privati più sicure senza alzare la soglia di ingresso per chi vuole vendere online.
