La Corte UE ferma la polizia che raccoglie impronte e foto senza un reale motivo

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La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la raccolta di impronte digitali e fotografie da parte della polizia nel corso di indagini penali deve essere giustificata caso per caso e rispettare il principio di stretta necessità previsto dalla Direttiva 2016/680. La sentenza nasce da un caso francese in cui un uomo fu condannato per aver rifiutato il rilievo segnaletico durante un fermo, pur essendo stato poi prosciolto dall'accusa principale.

Un uomo fermato a Parigi nel maggio 2020 per aver organizzato una manifestazione senza preavviso ha rifiutato di farsi fotografare e prendere le impronte digitali durante il fermo di polizia. Prosciolto alla fine dall’accusa principale, è stato ugualmente condannato dal Tribunale penale di Parigi a una multa di 300 euro per quel rifiuto. La Corte d’appello francese, investita del caso, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se il diritto comunitario consenta alle forze dell’ordine di procedere in modo automatico al rilevamento biometrico su qualunque soggetto fermato, senza dover valutare la necessità della misura per ciascun caso specifico.

Impronte digitali e fotografie tra i dati più protetti dal diritto UE

La risposta della Corte, contenuta nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24, parte da una premessa precisa: i dati biometrici rientrano nella categoria dei dati personali sensibili.

Ai sensi dell’articolo 10 della Direttiva 2016/680 – la norma europea che disciplina il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti in materia penale, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 – impronte digitali, fotografie, immagini facciali e informazioni genetiche godono di una protezione rafforzata rispetto agli altri dati personali. Il loro trattamento è ammesso solo in presenza di due condizioni che devono coesistere: la stretta necessità della raccolta rispetto alle finalità perseguite e l’esistenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà della persona coinvolta. La semplice esistenza di ragioni plausibili per sospettare che qualcuno abbia commesso un reato, secondo la Corte, non soddisfa da sola questi requisiti.

La motivazione individuale come argine alla sorveglianza di massa

Su questo punto la sentenza è particolarmente netta nel tracciare il confine tra ciò che il diritto dell’Unione consente e ciò che invece vieta. Una legislazione nazionale che renda automatica e generalizzata la raccolta di dati biometrici – senza attribuire all’autorità di polizia il potere e il dovere di valutare caso per caso se quella raccolta sia davvero necessaria – produce un risultato incompatibile con il quadro normativo europeo: la costituzione di archivi biometrici alimentati in modo indifferenziato, senza che la singola persona abbia avuto modo di capire perché è stata sottoposta a quella misura né di contestarla davanti a un giudice.

Ogni provvedimento di rilievo segnaletico deve quindi essere motivato.

La Corte ha precisato che la motivazione può anche essere sintetica, ma deve essere chiara e leggibile per l’interessato, in modo da consentirgli di comprendere le ragioni concrete della misura e di esercitare il diritto di ricorso. Questo obbligo, secondo i giudici, non rappresenta un onere sproporzionato per le autorità di polizia, proprio perché la raccolta di dati biometrici – in quanto misura eccezionale rispetto alla portata dei dati trattati – non può per definizione avere carattere routinario. Il diritto nazionale, inoltre, deve indicare con chiarezza le finalità concrete per cui quei dati vengono raccolti, archiviati e potenzialmente utilizzati.

Quando la sanzione per il rifiuto regge e quando cade

La questione della condanna per il rifiuto di sottoporsi al rilievo segnaletico ha ricevuto una risposta che lega direttamente la legittimità della sanzione alla legittimità della raccolta sottostante. Se l’autorità di polizia ha rispettato il requisito di stretta necessità, ha motivato adeguatamente la misura e ha operato nel rispetto delle garanzie previste dalla Direttiva 2016/680, allora la sanzione per chi si rifiuta può essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che rispetti il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se invece la raccolta è avvenuta in modo automatico, senza alcuna valutazione individuale, la condanna per il rifiuto perde la sua base giuridica nel sistema europeo di protezione dei dati.

Nel caso di HW, prosciolto dall’accusa principale che aveva originato il rilievo segnaletico, spetterà ora alla Corte d’appello di Parigi valutare se la raccolta rispettasse i requisiti fissati dalla Corte di giustizia e, di conseguenza, se la condanna possa reggere.