Nucara: “Illegittime le clausole di Booking. La nostra class-action lo dimostrerà “

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La sentenza del Tribunale di Berlino apre un precedente chiave nella battaglia contro le clausole di parità tariffaria imposte dai grandi portali di prenotazione. In questa intervista, il direttore generale di Federalberghi Massimo Nucara ricostruisce la strategia della class action europea contro Booking, spiega perché il risarcimento è decisivo quanto il principio giuridico, analizza i limiti del Digital Markets Act e lancia l’allarme sui nuovi rischi legati ai sistemi di pagamento e all’intelligenza artificiale. Una partita che riguarda concorrenza, autonomia delle imprese e tutela dei consumatori nel mercato digitale europeo

Alessandro Nucara è direttore generale di Federalberghi, la principale organizzazione di rappresentanza delle imprese alberghiere italiane. Da anni segue in prima linea, anche a livello europeo, il contenzioso contro le clausole di parità tariffaria imposte dai grandi portali di prenotazione online. È tra i promotori della class action europea contro Booking ed è interlocutore diretto delle istituzioni nazionali ed europee sui temi di concorrenza, abuso di posizione dominante, Digital Markets Act, sistemi di pagamento e nuove asimmetrie generate dall’uso dell’intelligenza artificiale nei mercati digitali.

Partiamo dalla recentissima sentenza del Tribunale di Berlino. Cosa è successo e perché è così rilevante?

La causa tedesca è particolarmente significativa perché nasce prima della class action europea e arriva quindi a una tappa anticipata rispetto al contenzioso complessivo. Questo le attribuisce un valore che va oltre il singolo ordinamento nazionale. Non stiamo parlando solo di una decisione interna alla Germania, ma di un precedente che si inserisce in un quadro giuridico europeo ormai piuttosto definito.

Il punto centrale è che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato un principio chiaro: le clausole di parità tariffaria sono anticompetitive. La sentenza di Berlino si muove lungo questa traiettoria e conferma che il problema non è contingente o legato a una singola normativa nazionale, ma strutturale.

Con le associazioni degli altri Paesi europei ci siamo interrogati a lungo sulla strategia da seguire. Da un lato c’era l’ipotesi di promuovere una pluralità di azioni nazionali, prendendo spunto proprio dalla causa tedesca. Dall’altro, l’idea di concentrare tutte le energie su un’unica azione davanti a un tribunale ritenuto più efficiente e più preparato sul contenzioso digitale. La scelta del Tribunale di Amsterdam è stata una valutazione tattica, giuridica e processuale molto precisa.

C’è innanzitutto un tema di tempi. La giustizia olandese è notoriamente più rapida, mentre sappiamo bene quanto possano essere lunghi i procedimenti in altri Paesi, Italia compresa. Ma c’è anche una questione di conoscenza del contesto e del principale convenuto. La giurisprudenza olandese ha mostrato negli anni una particolare attenzione alle dinamiche concorrenziali dei mercati digitali e alle asimmetrie di potere tra piattaforme e imprese. Tutti elementi che ci portano a ritenere concreta e alta la possibilità di un esito favorevole.

Il contenzioso tedesco è identico a quello della class action europea che avete avviato?

Sì, i termini della questione sono sostanzialmente identici. La differenza più rilevante riguarda il contesto normativo nazionale. La Germania, a differenza di Italia, Francia e Svizzera, non dispone di una legge nazionale che vieti espressamente le clausole di parity. Questo rende il caso tedesco ancora più interessante, perché dimostra come l’illiceità di queste pratiche emerga anche in assenza di una norma specifica di diritto interno. L’entrata in vigore del Digital Markets Act nel 2024 ha rappresentato una svolta decisiva, perché ha messo nero su bianco ciò che le autorità antitrust avevano solo timidamente iniziato ad affrontare già nel 2015. Per noi è stata una conferma importante, ma anche una fonte di frustrazione.

Dieci anni sono passati sostanzialmente invano, mentre il mercato continuava a consolidarsi attorno a pochi grandi operatori. In Italia, le clausole di parità tariffaria sono formalmente nulle per legge. Tuttavia, i comportamenti concreti dei portali, e in particolare di Booking, hanno spesso svuotato di contenuto questa previsione normativa. La limitazione non riguarda soltanto il prezzo, ma l’intera politica commerciale dell’albergo, quali camere posso vendere, quante ne posso mettere sul portale, quali posso riservare al mio canale diretto. Se qualcuno mi impedisce di vendere liberamente il mio prodotto, limita la mia capacità imprenditoriale. È per questo che uso spesso l’esempio delle mele dal contadino: sono più buone e costano meno, ma il sistema costringe il produttore a passare comunque dal grande supermercato. Qui accade qualcosa di molto simile.

Cosa conta di più per voi, il risarcimento economico o l’affermazione del principio?

Il principio, da solo, rischia di restare astratto. A noi interessa la sostanza. Il risarcimento non è soltanto una compensazione economica, ma anche uno strumento per rendere visibile il danno che il sistema delle imprese alberghiere ha subito nel tempo. Le stime parlano di cifre che possono arrivare fino al 30% delle commissioni pagate negli ultimi vent’anni. Tradotto in termini concreti, per molte strutture significa recuperare una somma che può equivalere al 50 o addirittura all’80% di un anno di fatturato. Considerando che le commissioni applicate dai portali arrivano tranquillamente al 25%, si comprende la portata del problema. Ricordo che, al tempo del dibattito sul disegno di legge concorrenza, da parte di Booking si affermò che, se la legge fosse stata approvata, il loro modello di business sarebbe risultato stravolto. Si arrivò addirittura a lasciar intendere che avrebbero potuto lasciare l’Italia.

La legge è stata approvata e Booking è ancora qui e non mi sembra che sia andato in sofferenza. Questo dimostra che non siamo di fronte a una battaglia ideologica o a una crociata contro le piattaforme. Noi non siamo nemici di nessuno. Chiediamo un mercato più equo e realmente competitivo. Ma quando un soggetto ha dimensioni enormemente superiori agli altri, servono dei contrappesi. Il mercato, lasciato a se stesso, non è riuscito a correggere queste distorsioni.

Perché molti operatori hanno scelto di non partecipare all’azione?

La ragione principale è la paura delle ritorsioni. Molti albergatori temono che aderire all’azione possa tradursi in penalizzazioni indirette, in una minore visibilità o in altri comportamenti discriminatori difficili da dimostrare. Abbiamo cercato di rassicurarli spiegando che eventuali ritorsioni, se accertate, esporrebbero i portali a sanzioni gravissime, fino al 10% del fatturato mondiale. In Italia hanno aderito circa 3.000 strutture, ma a livello europeo il numero reale è molto più alto dei 15.000 ufficialmente coinvolti. Abbiamo fissato il termine del 28 agosto per la raccolta della documentazione, quindi l’azione può dirsi sostanzialmente chiusa. Detto questo, se l’esito sarà positivo, è realistico aspettarsi un secondo ciclo di adesioni. Federalberghi rappresenta circa 27.000 alberghi su 32.000 complessivi, ma è importante chiarire che l’azione è aperta anche ai non soci.

In concreto, qual è il meccanismo che produce il danno economico?

Il meccanismo è semplice, ma estremamente efficace nel comprimere la concorrenza. La clausola di parity impone all’albergo di non offrire sul proprio sito un prezzo inferiore rispetto a quello pubblicato sul portale. Se vendo una camera a 100 euro su Booking, con una commissione di 20 euro ne incasso 80. Se potessi venderla direttamente sul mio sito a 90 euro, io incasserei di più e il cliente pagherebbe meno. Questa sarebbe la normale dinamica concorrenziale. Finché la clausola resta in piedi, però, nessuno può competere davvero con il portale: né l’albergo stesso, né i piccoli intermediari. In Europa Booking è il leader, seguita da Expedia e Airbnb. Il danno si traduce in minori incassi diretti per gli alberghi e in un livello di commissioni che rimane artificialmente elevato.

Booking si difende sostenendo di aver favorito lo sviluppo del turismo. Il sistema non è in equilibrio?

Sarebbe sbagliato negare il ruolo della distribuzione online. Ma attribuire ai portali il merito quasi esclusivo dello sviluppo turistico europeo è una forzatura. Basti considerare il ruolo trainante esercitato dalle compagnie low cost, dalla creazione dell’area Schengen, dall’abbattimento del muro di Berlino e dalla creazione della moneta unica europea. I portali hanno dato il proprio contributo nel rendere più semplice l’incontro tra domanda e offerta ma il punto centrale resta l’abuso di posizione dominante. Se un soggetto condiziona il mercato a danno dei consumatori e delle piccole e medie imprese, allora il problema esiste. E la risposta, per noi, è chiaramente sì: occorre maggiore equilibrio.

Il Digital Markets Act è una risposta sufficiente per tutelare i diritti di categoria?

Il Dma è un passo avanti fondamentale, ma non è risolutivo. La nuova frontiera del problema sono i sistemi di pagamento, che rischiano di diventare uno strumento ulteriore di controllo del mercato. Booking propone di incassare per conto dell’albergo, ma introduce clausole che le consentono di intervenire sul prezzo per “pareggiarlo”. In pratica, se io fisso una camera a 95 euro, loro possono venderla a 92. È una pratica che altera direttamente la concorrenza. La nostra richiesta è chiara: le operazioni vanno disgiunte. Booking può anche incassare, ma il prezzo lo deve decidere l’albergo.

La soluzione migliore sarebbe il collegamento diretto dell’hotel con il gateway della propria banca. In molti casi, invece, Booking disattiva i sistemi di “pay by link” delle banche degli alberghi, costringendoli a usare il proprio canale e comprimendo ulteriormente l’autonomia commerciale. Ne ho parlato anche durante il workshop organizzato dalla Commissione Europea per analizzare la conformità di Booking.com al Digital Markets Act, ma temo che i tempi saranno lunghi. Il rischio è che l’innovazione tecnologica continui a correre più veloce della capacità di enforcement.

L’intelligenza artificiale sta bussando con insistenza anche alle porte del settore delle prenotazioni. Ritiene possa essere un aiuto o rischia di complicare le cose?

A mio avviso, allo stato attuale, è soprattutto un rischio. L’intelligenza artificiale rischia di amplificare asimmetrie già esistenti. Se chiedo a un assistente vocale di prenotarmi una camera, la risposta che riceverò sarà influenzata dagli interessi economici di chi paga più commissioni. È già successo con il programma “preferiti” di Booking, quello identificato dal pollice in su: non erano gli hotel preferiti dai clienti, ma quelli che riconoscevano commissioni più elevate. Questo dimostra che gli algoritmi non sono neutrali. Per questo serve un controllo estremamente rigoroso. Le informazioni nascoste nelle note in piccolo o nelle clausole contrattuali non sono sufficienti a garantire una reale tutela del consumatore. Senza un enforcement forte, l’intelligenza artificiale rischia di diventare l’ennesimo moltiplicatore di potere nelle mani di pochi grandi operatori.