OpenAI ha portato davanti alla Corte di giustizia l’EUIPO, l’ente preposto alla registrazione dei marchi nel nostro continente. Il colosso statunitense dell’intelligenza artificiale, infatti, si è visto negare la registrazione del proprio nome come marchio denominativo da parte dell’EUIPO, l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale.
OpenAI e la disputa sul marchio
La storia inizia nel 2023, quando OpenAI ha depositato la domanda per registrare il marchio denominativo “OpenAI”. L’Ufficio europeo, dopo l’esame, ha stabilito che le parole “Open” e “AI” sono descrittive e quindi non idonee a costituire un marchio esclusivo. A dicembre 2024 la richiesta è stata respinta e, nonostante il ricorso presentato nel giugno 2025, l’EUIPO ha confermato la decisione. Nello stesso periodo, però, l’azienda era riuscita a registrare un marchio figurativo, depositato nel 2022 e approvato nel 2023, che include anche un elemento grafico distintivo.
Ad agosto 2025 OpenAI, rappresentata dallo studio internazionale Morgan, Lewis & Bockius, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia europea. Il procedimento è tuttora in corso e deve attirare l’attenzione di tutto il settore tecnologico, poiché il risultato potrebbe ridefinire i criteri di registrazione dei marchi nell’ecosistema digitale.
Le regole europee sulla distintività
Secondo l’EUIPO, il principio alla base di un rifiuto è chiaro: un marchio deve consentire al pubblico di identificare in modo immediato l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. “OpenAI”, nella prospettiva dell’Ufficio, descriverebbe semplicemente una tipologia di soluzioni basate su intelligenza artificiale aperta e non offrirebbe un carattere distintivo sufficiente. In Europa, infatti, le autorità tendono a escludere dalla protezione termini che appartengono al linguaggio tecnico comune, anche se associati a imprese di fama mondiale.
Questo approccio, pur coerente con la logica del diritto dei marchi, solleva un dubbio: quando una parola di uso comune diventa parte integrante dell’identità culturale di un brand, è ancora “descrittiva” o ha acquisito un valore proprio? L’equilibrio tra linguaggio condiviso e tutela dell’innovazione è sottile, e il caso OpenAI lo dimostra con chiarezza.
Molti esperti di diritto industriale ritengono che la notorietà raggiunta dal nome “OpenAI” dovrebbe bastare a riconoscerne la distintività. L’azienda, del resto, è divenuta sinonimo globale di ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale. Limitare la possibilità di registrare un marchio così noto potrebbe apparire come una rigidità normativa, ma al tempo stesso preserva il principio di equità nel mercato, evitando che singoli operatori si approprino di termini generici.
Un precedente che può cambiare le regole
Il giudizio della Corte di giustizia europea sarà determinante. Se la decisione dovesse confermare il rifiuto, il caso costituirebbe un precedente significativo per tutte le imprese che vogliono tutelare nomi costruiti su termini comuni legati alla tecnologia. Al contrario, se la Corte dovesse accogliere le tesi di OpenAI, si aprirebbe un nuovo scenario interpretativo sul concetto di distintività nel diritto dei marchi europeo.
