Prezzi ingannevoli negli outlet Coveri Tailor, AGCM multa Man Project srl

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L’Antitrust ha accertato che Man Project vendeva abiti nuovi come se fossero rimanenze scontate, usando cartellini con prezzi barrati mai applicati. Una pratica ritenuta ingannevole e contraria al Codice del Consumo. La sanzione: 300.000 euro e l’obbligo di comunicare le misure correttive adottate

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società Man Project con una multa di 300.000 euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nella vendita di capi a marchio Coveri Tailor. L’indagine ha rivelato che i cartellini dei prodotti riportavano falsi prezzi “pieni” barrati, mai applicati nei canali tradizionali, inducendo i clienti a credere di acquistare merce scontata o di fine serie. In realtà, si trattava di abiti nuovi, realizzati appositamente per essere venduti negli outlet dell’azienda.

Come funzionava il meccanismo dei falsi sconti

Secondo quanto emerso dal procedimento PS12856, i capi venivano importati già con etichette che mostravano due prezzi: uno più alto, barrato, e uno inferiore, indicato come “outlet”. Il prezzo maggiore, definito internamente come “retail”, non corrispondeva a nessun valore reale di mercato né a un prezzo mai praticato in passato. I documenti aziendali dimostrano che era un valore ipotetico, calcolato senza criteri oggettivi, mentre il prezzo outlet rappresentava l’unico prezzo effettivo applicato. L’Antitrust ha ritenuto questa modalità ingannevole perché spingeva i consumatori a credere di trovarsi di fronte a un affare, sfruttando l’immagine del marchio Coveri e la percezione tipica del canale outlet come luogo di sconti reali.

Le difese dell’azienda e la replica dell’Autorità

Man Project ha sostenuto che la prassi di mostrare due prezzi sarebbe comune negli outlet, dove spesso vengono venduti capi creati appositamente per la distribuzione scontata. L’azienda ha anche richiamato i contratti con i gestori dei centri commerciali, che imporrebbero l’obbligo di indicare un prezzo “pieno” di riferimento per evidenziare lo sconto. Tuttavia, l’AGCM ha chiarito che nessun accordo privato può legittimare una condotta contraria al Codice del Consumo. Le norme sulla correttezza commerciale valgono anche per i punti vendita outlet, senza eccezioni.

La società ha inoltre citato una sentenza del TAR Lazio nel caso Yoox, sostenendo che la presenza di un prezzo barrato potesse essere considerata lecita se riferita a un valore medio di mercato. L’Antitrust ha però respinto questo parallelismo, osservando che nel caso Yoox i prezzi indicati corrispondevano effettivamente a importi già applicati in precedenza da rivenditori primari, mentre nel caso di Man Project non esisteva alcun prezzo storico reale. I valori riportati erano dunque frutto di stime arbitrarie e prive di fondamento.

Le conseguenze della decisione e i risvolti per il mercato

Nel provvedimento finale, l’Autorità ha evidenziato che l’intera operazione commerciale di Man Project violava gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. La condotta è stata considerata contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento economico dei clienti, inducendoli a decisioni d’acquisto che non avrebbero altrimenti compiuto. Oltre alla sanzione pecuniaria, l’azienda dovrà comunicare all’Autorità, entro novanta giorni, le misure adottate per adeguarsi al provvedimento. Resta inoltre la possibilità di presentare ricorso al TAR del Lazio.

Il caso evidenzia un nodo cruciale del commercio contemporaneo: la fiducia del consumatore non si costruisce sul marketing, ma sulla coerenza tra ciò che si promette e ciò che si offre. Anche nel digitale, dove i prezzi possono cambiare in tempo reale, la trasparenza resta l’unico antidoto alla sfiducia.

Perché la decisione interessa anche il digitale

L’intervento dell’Antitrust non riguarda solo la moda, ma tocca un principio che si estende a tutto l’ecosistema delle vendite online e offline. Le dinamiche di comunicazione del prezzo, le promozioni e i presunti sconti rappresentano uno degli ambiti più sensibili per la tutela del consumatore. Nel mondo e-commerce, l’uso di prezzi “barrati” o “di listino” deve basarsi su dati effettivi e verificabili, pena la violazione delle stesse regole che hanno portato alla sanzione di Man Project.