L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie formali nei confronti delle principali piattaforme di food delivery attive in Italia. Nel mirino ci sono Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l. da un lato, Deliveroo Italy Srl dall’altro. L’accusa che emerge dal comunicato ufficiale dell’AGCM riguarda la diffusione di comunicazioni ai consumatori — codici etici, pagine istituzionali, sezioni “chi siamo” sui siti web, costruite attorno a un’immagine di responsabilità sociale e rispetto dei lavoratori che, secondo l’Autorità, non troverebbe riscontro nelle pratiche effettivamente adottate.
A rendere concreto il provvedimento sono state le ispezioni condotte nelle sedi italiane delle società coinvolte. I funzionari dell’Antitrust, affiancati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno acquisito documentazione interna utile a verificare se le dichiarazioni pubblicate dalle aziende, quelle in cui si parlava di trattamento etico dei rider, di modelli operativi rispettosi della legalità, di impegno verso chi consegna ogni giorno in bicicletta o in scooter, fossero compatibili con il funzionamento reale dell’algoritmo che governa l’intera filiera del lavoro. Glovo ha dichiarato disponibilità a collaborare con le autorità. Il Codacons ha invece commentato la notizia invocando sanzioni esemplari, citando dati secondo cui circa sei italiani su dieci dichiarano di fare scelte di acquisto orientate all’etica e alla sostenibilità: una quota di consumatori che le piattaforme avrebbero potenzialmente influenzato attraverso messaggi non verificati.
La questione tocca un nodo giuridico che la giurisprudenza italiana ha già affrontato più volte, senza che le piattaforme abbiano modificato in modo sostanziale il proprio modello.
Algoritmo, autonomia e le sentenze che già esistono
I rider di Glovo e Deliveroo sono formalmente inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA. Nella pratica, tuttavia, l’organizzazione del loro lavoro segue logiche ben diverse: è la piattaforma ad assegnare gli ordini, a stabilire i parametri di remunerazione, a monitorare le performance attraverso geolocalizzazione continua e a gestire l’intero ciclo lavorativo tramite algoritmo. La Corte di Cassazione aveva già chiarito il quadro normativo con la sentenza n. 1663 del 2020: in presenza di etero-organizzazione, cioè quando è il committente a determinare tempi, luoghi e modalità della prestazione, si applica la disciplina del lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto firmato. I dati emersi in procedimenti precedenti tracciano un panorama difficile: per Deliveroo, oltre il 73% dei rider guadagnava meno di 1.245 euro al mese, con più dell’80% al di sotto della soglia di povertà. Per Glovo, con circa 42.000 fattorini coinvolti in Italia, la situazione documentata era analoga. Il Tribunale del Lavoro di Milano aveva già imposto a Deliveroo Italy e Uber Eats Italy di versare i contributi INPS omessi per circa 60.000 fattorini, con effetto retroattivo.
Sul fronte della regolamentazione europea, la direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali ha introdotto una presunzione legale di subordinazione: quando emergono elementi di controllo e direzione, l’onere di dimostrare l’assenza di un rapporto di lavoro dipendente ricade sulla piattaforma. L’Italia ha recepito la delega con la legge 91/2025, in vigore dal luglio dello scorso anno, ma i decreti attuativi non sono ancora stati emanati. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 18 aprile 2025, aveva già fornito indicazioni operative per l’inquadramento dei ciclofattorini, riconoscendo la presunzione di subordinazione anche nei procedimenti amministrativi. Rimane però aperto lo spazio tra le norme esistenti, le sentenze consolidate e il recepimento ancora incompleto della direttiva: uno spazio che le piattaforme hanno continuato a occupare.
Ethics washing e pratiche commerciali scorrette
L’angolo scelto dall’AGCM per le istruttorie su Glovo e Deliveroo è quello delle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, non dei lavoratori. La distinzione rileva: l’Autorità contesta che le comunicazioni pubbliche abbiano indotto in errore chi usa queste app, portandolo a credere di affidarsi a un servizio gestito secondo principi etici verificati. Se l’istruttoria si concludesse con l’accertamento di un illecito, si configurerebbe un caso di cosiddetto ethics washing: l’utilizzo strumentale del linguaggio della responsabilità sociale per orientare le scelte dei consumatori senza che a questo linguaggio corrispondano pratiche reali. Da Glovo è arrivata la dichiarazione di disponibilità alla collaborazione. Dall’AGCM, per ora, nessuna indicazione sui tempi dell’indagine.
